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Roma, 20 gennaio 2017
Circolare n. 23/2017
Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all’estero –
Retribuzioni convenzionali per il 2017 – D.M. 22.12.2016, su G.U. n. 15 del 19.1.2017.
Come ogni anno sono state fissate anche per il 2017 le retribuzioni
convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i
lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi
extracomunitari non convenzionati, secondo quanto previsto dalla legge
n.398/87.
Si rammenta
che, in base all’art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni convenzionali
assumono rilevanza anche ai fini fiscali; in particolare la coincidenza tra
l’imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero
sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.23/2016 |
Codirettore |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n.15 del 19.1.2017
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 dicembre 2016
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i
lavoratori
all'estero.
IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo
di paga in corso dal 1° gennaio 2017 e fino
a tutto il periodo
di paga in
corso al 31
dicembre 2017, le
retribuzioni convenzionali
da prendere a base per
il calcolo dei
contributi dovuti per le
assicurazioni obbligatorie dei
lavoratori
italiani operanti
all'estero ai sensi del decreto-legge
31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul
reddito da
lavoro dipendente,
ai sensi dell'art. 51, comma
8-bis, del testo
unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono stabilite
nella
misura risultante,
per ciascun settore, dalle
unite tabelle, che
costituiscono parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i
quali sono previste fasce
di retribuzione,
la retribuzione
convenzionale imponibile e' determinata
sulla base
del raffronto con
la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle
tabelle citate all'art. 1.
Art. 3
Frazionabilita'
delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati
nelle tabelle, in
caso di
assunzioni, risoluzioni
del rapporto di lavoro,
trasferimenti da o
per l'estero, nel
corso del mese, sono
divisibili in ragione
di
ventisei giornate.
Art. 4
Trattamento di disoccupazione per i
lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni
convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento ordinario
di disoccupazione in
favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e
delle finanze
Padoan
Allegato
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – 2017
SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI
QUALIFICHE |
FASCIA |
RETRIBUZIONE NAZIONALE |
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
|
|
|
|
|
|
Operai |
I |
Fino a 1.957,17 |
1.957,17 |
|
II |
da 1.957,18 a 2.072,08 |
2.072,08 |
|
|
III |
da 2.072,09 a 2.186,99 |
2.186,99 |
|
|
IV |
da 2.187,00 in poi |
2.301,87 |
|
|
|
|
|
|
|
Impiegati |
I |
Fino a 2.301,87 |
2.301,87 |
|
II |
da 2.301,88 a 2.735,57 |
2.735,57 |
|
|
III |
da 2.735,58 a 3.169,26 |
3.169,26 |
|
|
IV |
da 3.169,27 a 3.602,96 |
3.602,96 |
|
|
V |
da 3.602,97 in poi |
4.036,62 |
|
Quadri |
I |
Fino a 4.036,62 |
4.036,62 |
|
II |
da 4.036,63 a 4.803,78 |
4.803,78 |
|
|
III |
da 4.803,79 a 5.570,93 |
5.570,93 |
|
|
IV |
da 5.570,94 a 6.338,09 |
6.338,09 |
|
|
V |
da 6.338,10 a 7.105,24 |
7.105,24 |
|
|
VI |
da 7.105,25 in poi |
7.872,37 |
|
Dirigenti |
I |
Fino a 6.002,32 |
6.002,32 |
|
II |
da 6.002,33 a 7.107,45 |
7.107,45 |
|
|
III |
da 7.107,46 a 8.212,55 |
8.212,55 |
|
|
IV |
da 8.212,56 a 9.317,65 |
9.317,65 |
|
|
V |
da 9.317,66 a 10.422,79 |
10.422,79 |
|
|
VI |
da 10.422,80 a 11.527,89 |
11.527,89 |
|
|
VII |
da 11.527,90 a 12.633,01 |
12.633,01 |
|
|
VIII |
da 12.633,02 a 13.738,13 |
13.738,13 |
|
|
IX |
da 13.738,14 a 14.843,24 |
14.843,24 |
|
|
X |
da 14.843,25 in poi |
15.948,28 |
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